Studio Massari

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Nuovo regolamento macchine 2023/1230

Con lo scopo di armonizzare i requisiti di sicurezza e tutela della salute per le macchine, le quasi-macchine e i prodotti correlati in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, eliminando gli ostacoli al commercio di tali attrezzature all’interno della UE, il 29/06/2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230, successivamente rettificato il 04/07/2023.

Il Regolamento (UE) 2023/1230 si applicherà a partire dal 20 gennaio 2027 andando a sostituire la Direttiva Macchine 2006/42/CE: solo dopo tale data i fabbricanti potranno emettere dichiarazioni di conformità al nuovo Regolamento.

Le novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 sono svariate, sia formali che sostanziali. La maggior parte riguarda direttamente i fabbricanti o gli altri soggetti della catena di distribuzione, solo alcuni interessano direttamente anche gli utilizzatori.

DOVE SI APPLICA IL REGOLAMENTO

Il Regolamento Macchine si applica alle macchine, alle quasi-macchine ed ai seguenti prodotti correlati:

  • attrezzature intercambiabili
  • componenti di sicurezza
  • accessori di sollevamento
  • catene, funi e cinghie
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

Si applica ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per gli aspetti che riguardano le possibili influenze sulla sicurezza delle macchine. In particolare la valutazione dei rischi dovrà tenere conto dell’evoluzione del comportamento delle macchine progettate per funzionare con diversi livelli di autonomia.

Non si applica invece a:

  • i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio
  • le attrezzature specifiche per parchi giochi e divertimento
  • mezzi di trasporto per via aerea, su rete ferroviaria e per via navigabile (ad eccezione per macchine installate su tali mezzi)
  • armi
  • macchine e prodotti correlati progettati per utilizzo interno a impianti nucleari

PARTI IN VIGORE PRIMA DEL 20 GENNAIO 2027

Va sottolineato che alcune parti del Regolamento si applicano prima del 20 gennaio 2027. In particolare:

  1. gli articoli da 26 a 42 relativi alla notifica alla Commissione e agli Stati membri degli organismi autorizzati alla valutazione della conformità per conto terzi si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;
  2. l’articolo 50, paragrafo 1 relativo alle norme nazionali sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento da parte degli operatori economici si applica a decorrere dal 20 ottobre 2023;
  3. l’articolo 6, paragrafo 7 relativo alla valutazione da parte della Commissione sulla categoria di macchine o prodotti soggetti a procedure specifiche di valutazione della loro conformità, l’art. 48 relativo al comitato che assiste la Commissione UE e l’art. 52 sul divieto da parte degli Stati membri di impedire la messa a disposizione sul mercato di prodotti conformi alla direttiva 2006/42/CE prima del 14 gennaio 2027 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;
  4. l’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, il paragrafo 8 ed il paragrafo 11 relativi alla modifica da parte della Commissione dell’allegato I del Regolamento, l’articolo 47 sui poteri delegati alla Commissione e l’articolo 53, paragrafo 3 sulla presentazione di una relazione da parte della Commissione al Parlamento e al Consiglio Europeo si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.