Regolamento UE 2025/351: aggiornamenti sulle normative sui MOCA in plastica
Il Regolamento (UE) 2025/351, adottato dalla Commissione Europea il 21 febbraio 2025, introduce modifiche significative al quadro normativo riguardante i materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).
La normativa rafforza le misure di controllo delle sostanze chimiche, promuove l’uso sicuro della plastica riciclata e impone maggiore trasparenza nella filiera produttiva. Il regolamento modifica tre normative preesistenti per disciplinare in modo più stringente la sicurezza dei materiali plastici a contatto con alimenti:
- Regolamento UE 10/2011 sui materiali e articoli in plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti.
- Regolamento UE 2022/1616 sui materiali e articoli in plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti.
- Regolamento UE 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP- Good Manufacturing Practices) per tali materiali.
L’obiettivo principale del regolamento è garantire che i materiali plastici (sia vergini che riciclati) destinati al contatto con alimenti siano sicuri per la salute umana, migliorando la qualità, la tracciabilità e le modalità di fabbricazione.
Il regolamento è vincolante per tutti gli operatori della filiera dei materiali plastici per alimenti, tra cui:
- Produttori di materie plastiche (vergini e riciclate).
- Operatori del riciclo (con nuove prescrizioni per la purezza delle sostanze).
- Industrie alimentari che utilizzano imballaggi in plastica.
- Autorità di controllo incaricate della verifica della conformità.
- Importatori e distributori di materiali plastici destinati all’uso alimentare.
Entrata in vigore e periodo di transizione
Il Regolamento è entrato in vigore il 16 marzo 2025, con un periodo di transizione sino al 16 settembre 2026.
I MOCA in plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011 prima del 16 marzo 2025 e immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 16 settembre 2026 possono continuare ad essere venduti fino all’esaurimento delle scorte esistenti.
Se un prodotto, sia esso un materiale intermedio, una sostanza utilizzata nella produzione di materiali plastici per contatto alimentare o il materiale/articolo stesso, è conforme al Regolamento (UE) n. 10/2011 prima del 16 marzo 2025, ma viene immesso sul mercato per la prima volta dopo il 16 dicembre 2025 e non è conforme al Regolamento della Commissione (UE) 2025/351, allora la Dichiarazione di Conformità deve chiaramente indicare:
- Che non è conforme al Regolamento della Commissione (UE) 2025/351, e
- Che può essere utilizzato solo nella fabbricazione di materiali e articoli in plastica destinati ad essere immessi sul mercato prima del 16 settembre 2026.
Considerazioni
- Le aziende del settore plastico dovranno aggiornare i processi produttivi per garantire conformità ai nuovi standard di purezza e sicurezza.
- Gli operatori del riciclo dovranno porre maggiore attenzione alla qualità delle plastiche riciclate e ai processi di decontaminazione.
- Per l’industria alimentare sarà necessario verificare che i fornitori di imballaggi plastici rispettino i nuovi requisiti.
- Per le autorità di controllo: dovranno adottare misure più severe per verificare la conformità alle nuove disposizioni.